Revisione legale & compliance
Collegio sindacale
Assumiamo incarichi nel collegio sindacale e come sindaco unico, vigilando in modo indipendente sull’osservanza della legge e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa.
Area di attività Revisione legale & compliance
Questo è importante per Lei
Il collegio sindacale è, nel diritto societario italiano, l’organo di controllo che vigila sulla legalità della gestione. Verifica che legge e statuto siano rispettati, che la società sia gestita secondo i principi di corretta amministrazione e che il suo assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato.
A differenza dell’Aufsichtsrat tedesco, il collegio sindacale non nomina l’organo amministrativo e non decide la politica aziendale. È un organo di controllo indipendente, i cui membri devono possedere specifiche qualifiche professionali e rispondono personalmente.
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Quando è obbligatorio un organo di controllo
Nella società per azioni (S.p.A.) con sistema di amministrazione tradizionale deve essere nominato un collegio sindacale. Composizione e requisiti di qualificazione dipendono dalle disposizioni di legge e dal fatto che all’organo sia affidata anche la revisione legale.
Nella S.r.l. occorre nominare un organo di controllo o un revisore legale non appena vengono superati determinati limiti dimensionali o sussistono altri presupposti di legge. In questo caso è sufficiente anche un sindaco unico. I membri sono nominati dall’assemblea dei soci per tre esercizi.
Compiti in sintesi
Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni 90 giorni, partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle assemblee dei soci e documenta la propria attività in un apposito libro dei verbali. In occasione del bilancio d’esercizio presenta all’assemblea dei soci una relazione scritta.
Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, l’emersione precoce della crisi ha assunto particolare rilevanza. L’organo di controllo deve segnalare per iscritto all’organo amministrativo la presenza di indizi di crisi e vigilare sull’esistenza di assetti adeguati alla sua tempestiva rilevazione.
- Vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto
- Verifica dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile
- Partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione e alle assemblee dei soci
- Relazione all’assemblea dei soci sul bilancio d’esercizio
- Segnalazione degli indizi di crisi all’organo amministrativo
- Su richiesta anche la revisione legale, ove consentito dalla legge
Responsabilità e indipendenza
I membri del collegio sindacale rispondono del diligente adempimento dei propri doveri. Per questo operiamo secondo le Norme di comportamento del collegio sindacale pubblicate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e documentiamo i nostri controlli in modo tracciabile.
La legge esclude le persone che hanno con la società rapporti tali da poterne compromettere l’indipendenza. Prima di accettare un incarico verifichiamo quindi se le prestazioni di consulenza in essere del nostro studio siano compatibili con la funzione di controllo.
Cosa può aspettarsi da noi
Segnaliamo tempestivamente le criticità riscontrate e illustriamo in modo chiaro gli interventi necessari. Pianifichiamo i nostri controlli secondo un approccio basato sul rischio e concordiamo la documentazione necessaria con la Sua amministrazione.
Grazie alla nostra esperienza in diritto tributario, contabilità e consulenza aziendale, possiamo inquadrare rapidamente le situazioni. Per le società con soci esteri spieghiamo le regole italiane anche in tedesco.
Passo dopo passo
Come collaboriamo
Verifica dei requisiti
Verifichiamo se è obbligatorio un organo di controllo, quale forma è adeguata e se la nostra indipendenza è garantita.
Nomina e insediamento
Dopo la delibera dell’assemblea dei soci ci facciamo un quadro di organizzazione, contratti, rischi e operazioni in corso.
Vigilanza continuativa
In riunioni periodiche verifichiamo processi, contabilità e situazione finanziaria e ci confrontiamo con la direzione e, se presente, con il revisore legale.
Relazione sul bilancio d’esercizio
Esaminiamo la bozza di bilancio, discutiamo le questioni aperte e presentiamo la nostra relazione all’assemblea dei soci.
Domande frequenti
Risposte su nomina, compiti e indipendenza dell’organo di controllo.
Cosa distingue il collegio sindacale da un Aufsichtsrat tedesco?
Il collegio sindacale italiano è un organo esclusivamente di controllo. Non nomina la direzione né approva operazioni, ma vigila sulla legalità e sull’adeguatezza dell’amministrazione. La traduzione tedesca con “Aufsichtsrat” è consueta, ma può generare aspettative errate.
Nella nostra S.r.l. è sufficiente un sindaco unico?
Sì, salvo diversa previsione dello statuto, nella S.r.l. può essere nominato un sindaco unico. In alternativa, a determinate condizioni, può essere nominato anche solo un revisore legale. Quale soluzione sia adatta dipende dalle dimensioni, dalla compagine sociale e dalle Sue esigenze di controllo.
Cosa succede se il collegio sindacale rileva segnali di crisi?
Deve segnalarlo all’organo amministrativo per iscritto e in modo motivato, fissando un termine per una presa di posizione. L’obiettivo è che vengano adottate tempestivamente contromisure, ad esempio un piano di risanamento o l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi previsti dalla legge.
Potete essere contemporaneamente sindaci e consulenti fiscali?
È possibile solo in misura limitata, perché deve essere salvaguardata l’indipendenza dell’organo di controllo. Verifichiamo caso per caso quali prestazioni sono compatibili e, se necessario, proponiamo una chiara separazione degli incarichi.
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Nel primo colloquio chiariamo la Sua richiesta e discutiamo di quale supporto ha bisogno.
